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Per il CdS la risposta è no: un autocarro va utilizzato per trasportare solamente cose e il personale necessario al trasporto e/o all'uso delle stesse. Anche per conducente, proprietario o dipendente vale questo principio, mentre per orari e giorni non esistono limitazioni. Con il Dl 223/2006 però sono state arrivate grandi novità: il fisco ha stabilito come identificare tutti quei veicoli le cui caratteristiche ne consentono un uso come autovetture e come tali ora vengono tassati. In pratica i cosiddetti "finti" autocarri, pur mantenendo tale classificazione, sono diventati fiscalmente autovetture e ne ottengono prerogative e doveri. Nello specifico sono tassati come auto (bollo compreso) i veicoli con carrozzeria F0, con 4 o più posti e un rapporto tra potenza (in kw) e portata (in ton) uguale o superiore a 180. Nulla di invariato per gli autocarri a 2/3 posti, con carrozzerie diverse o rapporto kw/ton inferiore, per i quali resta l'obbligo dell'utilizzo per il solo trasporto di cose. D'altronde i benefici fiscali accordati escludono un uso privato e personale, ed è stato sempre questo il punto della questione: un uso improprio presuppone una vera e propria evasione fiscale, ovviamente sanzionabile rischiando, caso limite, lo storno di tutti i benefici ottenuti. A sancire questo indirizzo era già intervenuta una nota del Ministero dell'Interno (prot.n.300/A/1/34115/108/68 del 6/8/04) nella quale, oltre a ribadire quanto sopra, si indicavano le sanzioni per l'utilizzo come trasporto persone: da euro 343,35 a 1376,55 e sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi per violazione dell'Art.82 c. 9 CdS e quella prevista dalla L27/78 per insufficiente pagamento del bollo. Da segnalare anche la possibilità di rivalsa dell'Assicurazione in caso di sinistro che coinvolga persone e/o situazioni estranee al trasporto di cose. La normativa di riferimento è l'Art.54 del CdS.
Ultimo aggiornamento 07.09.2007
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