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Duplicare la carta di circolazione dei veicoli
soggetti a titolo per il trasporto di merci
è necessario in vari casi: trasferimento
di proprietà (anche se semplice
riscatto Leasing), deterioramento, variazione
uso o caratteristiche tecniche, cambio classificazione
o per smarrimento o sottrazione. Si rende
invece necessaria la reimmatricolazione solo
quando non vi è la disponibilità
delle targhe, per smarrimento, sottrazione,
distruzione, deterioramento o annullamento.
SUDDIVISIONE DEI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO
IN CONTO PROPRIO:
» Fino a 6000 Kg. di peso complessivo
» Fino a 3000 Kg. di portata utile
» Oltre 3000 Kg. di portata utile
Nel primo caso si rimanda alle apposite pagine
indicate nella sezione Pratiche
Auto. Nel secondo caso viene concessa
licenza dall'Ufficio della Provincia dove
il richiedente ha la sede unica o principale,
presentando una semplice istanza nella quale
siano precisate le esigenze di trasporto del
richiedente ed elencate le cose o classi di
cose trasportate, a tutte quelle Aziende che
possono dimostrare che il trasporto di merce
è collaterale e non principale rispetto
all'attività svolta.
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