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Duplicare la carta di circolazione per i veicoli
soggetti a titolo per il trasporto di merci
è necessario in vari casi: trasferimento
di proprietà (anche se semplice
riscatto Leasing), deterioramento, variazione
uso o caratteristiche tecniche, cambio classificazione
o smarrimento o sottrazione. Si rende invece
necessaria la reimmatricolazione
oramai solo quando non si dispone delle targhe,
sia questo per smarrimento, sottrazione, distruzione,
deterioramento o per annullamento. PER
QUESTA FORMALITA' IL NOSTRO STUDIO APPLICA
PROCEDURE TELEMATICHE PER OTTENERE DIRETTAMENTE
IL RILASCIO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEFINITIVA.
SUDDIVISIONE DEI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO
IN CONTO TERZI:
» Veicoli fino a 1,5 ton di peso complessivo
» Veicoli oltre a 1,5 ton di peso complessivo
Nel primo caso si rimanda alle apposite pagine
indicate nella sezione Pratiche
Auto. La carta di circolazione con idonea
autorizzazione al trasporto di merci per conto
di terzi viene emessa dall'Ufficio Provinciale
del DTT a fronte di idonea istanza, a condizione
che l'iscrizione all'Albo
degli Autotrasportatori posseduta lo preveda.
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