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Negli ultimi anni l'Italia si è adeguata al resto dell'Europa riuscendo a colmare il ritardo di anni nell'applicazione del Codice della Strada per ciò che riguarda le revisioni, grazie anche alla concessione di Autorizzazioni a officine private che ora svolgono tale servizio. Per quanto riguarda le autovetture, gli autocarri fino a kg. 3500 di peso complessivo e in genere tutti i veicoli conducibili con la patente B ad uso privato la norma prevede la revisione dopo 4 anni dalla prima immatricolazione e dopo due anni dall'ultima revisione effettuata. Per i rimorchi leggeri fino a kg 3500 si è invece fermi al DM 17.01.2003 che prevedeva la revisione di quelli immatricolati entro il 31.12.1997 nonchè di quelli già sottoposti a revisione entro il 31.12.1998. La revisione deve effettuarsi entro il mese corrispondente di immatricolazione, duplicato carta di circolazione o ultima revisione; dopo tale termine non si può più circolare, neanche con la prenotazione, sia essa rilasciata dagli uffici della Motorizzazione Civile che da un'officina autorizzata. La sanzione prevista per mancata revisione è pecuniaria con ritiro della carta di circolazione (che verra' inviata al DTT della Provincia di ritiro), ma si può rischiare il fermo amministrativo del mezzo nel caso si venga sorpresi a circolare in Autostrada. Per i veicoli superiori a kg 3500 di peso complessivo o adibiti a servizi pubblici, per i quali è prevista la revisione annuale, il termine sopra indicato vale per la sola prenotazione, che in questi casi autorizzerà a circolare fino alla data fissata. Da precisare che al momento della prova tecnica tutti i veicoli superiori obbligati all'uso del cronotachigrafo di tipo tradizionale dovranno produrre la dichiarazione annuale di revisione rilasciata da un'officina autorizzata.

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